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Dal “decreto bollette” importanti proroghe con impatti concreti sulla liquidità di famiglie ed imprese

soldi, banconote

Da Cristian Pietrini- Dottore Commercialista e Revisore Legale

Con l’articolo odierno andremo ad esaminare alcune delle principali novità apportate dal DL 30.3.2023 n. 34 (c.d. “decreto bollette”) in vigore dal 31 marzo 2023, le quali avranno importanti ripercussioni sul “portafoglio” non solo delle famiglie ma anche delle imprese, grazie allo slittamento dei termini contenuti nel provvedimento.

La prima proroga contenuta del Decreto riguarda la riduzione dell’IVA sul gas per i mesi che vanno da aprile a giugno 2023. Infatti, l’art. 2 co. 1 e 2 del DL 34/23 va a confermare l’applicazione dell’aliquota IVA del 5%,, per tutte le somministrazioni destinate sia ad usi civili che industriali riguardanti le fatture emesse sia per i consumi stimati che per quelli effettivi relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023. Tale agevolazione si applicherà anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili ai mesi appena indicati.

La seconda novità prevede la proroga per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023 dei crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Questi crediti di imposta, diversi a seconda della tipologia di imprese coinvolte (energivore 20% non energivore 10%), non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP non rilevando neppure ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, previsti dal TUIR.

Scorrendo il DL 34/23 troviamo un importante inciso circa la cumulabilità delle agevolazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico con i contributi regionali. Infatti, l’articolo 7 del Decreto, precisa che al fine della determinazione delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, può essere considerata anche la parte di spesa per la quale è concesso un altro contributo dalle Regioni o dalle Province autonome purché nelle disposizioni che lo regolano quest’ultimo, esso sia cumulabile con le agevolazione fiscali e che lo stesso sia istituito al 31 marzo 2023 con erogazione nel 2023 e 2024

Altra misura importante riguarda il ravvedimento operoso speciale, trattato in un precedente articolo a cui si rimanda (https://www.tenews.it/2023/03/27/il-ravvedimento-operoso-speciale-con-sanzioni-ridotte-ad-1-18-una-opportunita-da-non-perdere-per-il-contribuente-1103054/).  Infatti, grazie alle novità contenute nel DL 34/23 il termine del pagamento delle somme dovute o della prima rata è stato posticipato al 30.09.23. Giova segnalare che il ravvedimento operoso speciali prevede la riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo e che per chi opta per il rateizzo, le rate successive alla prima andranno a scadere il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023, il 31.3.2024, il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 31.12.2024 con pagamento degli interessi al tasso del 2% annuo su tali importi.

Nel DL 34/23 viene inoltre allungato il termine per aderire alla definizione delle violazioni formali (errate comunicazioni, tardive/omesse fatturazioni senza alcun riflesso dichiarativo e senza effetto sulla liquidazione dell’IVA) commesse sino al 31.10.2022. In questo caso pagando entro il 31.10.23 (unica soluzione o prima rata), euro 200,00 per periodo d’imposta, ogni violazione verrà sanata. Se si è optato per il pagamento rateale, la seconda rata scadrà il 31.3.2024 così come il termine per rimuovere la violazione.

Per concludere vi segnaliamo un’altra interessante opportunità data alle famiglie ed agli imprenditori, derivante dalla posticipazione del termine della scadenza relativa alla definizione delle liti pendenti all’1.1.2023 in qualsiasi stato e grado del giudizio. Il termine per la presentazione della domanda e del pagamento delle somme (o prima rata) infatti sono stati posticipati dal 30 giugno al 30 settembre 2023.

Grazie a questo slittamento del termine, il contribuente che dichiara di volersi avvalere della definizione, vede il processo sospeso sino al 10.10.2023 ed ai fini dell’estinzione dello stesso dovrà depositare entro tale data la domanda di definizione e il modello F24 che attesta il pagamento delle somme dovute o della prima rata.  Il diniego di definizione potrà essere opposto entro il 30.9.2024 e sono sospesi per 11 mesi i termini per le impugnazioni e le riassunzioni che scadono dall’1.1.2023 al 31.10.2023.

Ricordiamo che il beneficio in questione determina lo stralcio delle sanzioni e degli interessi a cui si aggiungono gli abbattimenti di imposta se entro l’1.1.2023 il contribuente:

– ha depositato il ricorso, (abbattimento del 10% delle imposte);

– ha vinto in primo grado (abbattimento del 60% delle imposte);

– ha vinto in secondo grado (abbattimento dell’85% delle imposte);

– ha sempre vinto e il processo pende in Cassazione (abbattimento del 95% delle imposte).

Se la lite invece riguarda solo le sanzioni non collegate al tributo, avremo lo stralcio del 60% delle stesse nel caso in cui non vi sia la sentenza oppure se questa sia stata negativa e dell’85% se il contribuente ha vinto. Nessun importo è dovuto dal contribuente se la lite riguarda sanzioni collegate al tributo e lo stesso è stato pagato o definito in qualsiasi modo.

Gli importi potranno essere pagati come si diceva in un’unica soluzione oppure in forma rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, ma senza poter compensare. Le scadenze dopo la proroga prevista dal DL 34/23 saranno il 31.10.2023, il 20.12.2023 e le successive il 31.3, il 30.6, il 30.9 e il 20.12 di ciascun anno.

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