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Pacchetto tregua fiscale

Il Ravvedimento operoso speciale con sanzioni ridotte ad 1/18 una opportunità da non perdere per il contribuente

Il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione ridotta, distinti per tributo, dovrà avvenire con il modello F24 mentre per i tributi e gli interessi legali andranno indicati i codici tributo da autoliquidazione.

soldi, portafoglio

Da Cristian Pietrini – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Il 31 marzo, salvo auspicabili proroghe, scade il termine per avvalersi del RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE, il quale rientra a pieno titolo, nel c.d. pacchetto della “Tregua Fiscale”. Questa tipologia di ravvedimento è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1 co. 174 -18 – L. 29.12.2022 n. 197) e prevede la possibilità per i contribuenti di fruire di una riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo versando per intero oppure in otto rate trimestrali, le imposte nonché gli interessi al tasso legale da quando è stata commessa la violazione, sempre che le dichiarazioni siano state regolarmente presentate. Pertanto, in caso di omessa dichiarazione oppure per quelle inviate in Agenzia Entrate, con un ritardo superiore a 90, il contribuente non si potrà avvalere di quanto previsto dalla norma appena citata.

Rientrano nell’ambito del ravvedimento operoso speciale, tutte le violazioni che si pongono “a monte” della dichiarazione, la cui commissione si traduce in una dichiarazione infedele, quindi in una dichiarazione presentata con un’imposta a debito inferiore a quella dovuta così come le violazioni suscettibili di emergere dal controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del DPR 600/73) come ad esempio l’irregolare compilazione del quadro RP del modello REDDITI, in materia di deduzioni dall’imponibile o di detrazioni di imposta.

Per quanto appena sopra indicato, quindi, non possono beneficiare del ravvedimento speciale i tributi per i quali non vige l’obbligo di presentare una dichiarazione con cadenze predeterminate e, più in generale, i tributi come ad esempio l’imposta di registro, l’imposta catastale, le tasse di concessione governativa, ecc. così come i tributi non gestiti dall’Agenzia delle Entrate, come ad esempio l’IMU o i diritti camerali.

Inoltre, non rientrano nell’agevolazione le violazioni in tema di omessa o irregolare compilazione del quadro RW, sul monitoraggio fiscale. Vengono inoltre esclusi dal beneficio gli omessi oppure i tardivi versamenti di imposte dichiarate (ad esempio, i versamenti a saldo e in acconto delle imposte sui redditi).

I periodi di imposta ammessi alla definizione agevolata sono quelli in corso al 31.12.2021 e periodi precedenti e comunque si deve trattare di annualità ancora accertabili. Quindi in linea di massima le annualità interessate sono quelle che vanno dal periodo di imposta 2016 a quello 2021 e riguardano i modelli REDDITI, IRAP, 770, IVA. Non è previsto il cumulo giuridico, quindi ogni singola violazione dovrà essere sanata autonomamente con riduzione, per ognuna di esse, a 1/18 del minimo.

Tutto ciò premesso, il contribuente che vorrà avvalersi di questa agevolazione, dovrà provvedere in autoliquidazione, a rimuovere la violazione commessa, presentando una dichiarazione integrativa, da dove si deve evincere il dovuto, che dovrà poi essere versato in unica soluzione oppure in otto rate trimestrali, entro il 31 marzo. Le somme da versare saranno quindi:

  • le imposte che non erano state versate in ragione della violazione commessa,
  • gli interessi legali dalla data in cui le imposte avrebbero dovuto essere pagate,
  • le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo per ciascuna violazione commessa.

Il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione ridotta, distinti per tributo, dovrà avvenire con il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 6, mentre per i tributi e gli interessi legali andranno indicati i codici tributo da autoliquidazione.

Se si decide di pagare in maniera rateizzata, nel modello F24 dovrà essere indicata il numero di rata che si sta pagando (ad esempio, “0108” se si sta pagando la prima delle otto rate). Le rate successive vanno pagate entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Per gli interessi da dilazione vanno utilizzati i codici tributo “1668”, “3805” e “3857”.

Ci preme sottolineare, che le uniche preclusioni al ravvedimento speciale, legate comunque alla data del pagamento delle somme dovute, derivano dall’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento, di contestazione della sanzione, di recupero del credito di imposta, della cartella di pagamento ovvero della comunicazione bonaria inerente al controllo formale. Quindi se il contribuente paga ad esempio gli importi autoliquidati dovuti il 27 marzo ed il 30 marzo gli viene notificato un avviso di accertamento, il ravvedimento non gli è precluso.

Giova infine segnalare che il pagamento delle imposte, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte comporta benefici in ambito penale purché il pagamento avvenga entro l’inizio del dibattimento di primo grado di fronte al giudice penale comportando di fatto, a seconda del reato contestato, l’effetto di attenuante (ad esempio compensazione di crediti inesistenti indicati nei modelli dichiarativi) oppure di causa di non punibilità (ad esempio dichiarazione infedele).