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Bonus edilizi, le principali novità per le famiglie dell’Elba

Nella questione di fiducia posta sul DDL di conversione del DL 11/2023, viene inoltre aumentata la possibilità di ripartire, senza possibilità di revoca, la propria detrazione in DIECI quote costanti

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Da Cristian Pietrini – Dottore Commercialista e Revisore Legale

I proprietari di edifici unifamiliari possono tirare un sospiro di sollievo in quanto, come si apprende dal comunicato stampa del MEF del 30 marzo a cui si affianca l’approvazione in Camera dei Deputati (185 voti favorevoli contro i 121 contrari) della questione di fiducia posta dal Governo Meloni sul DDL di conversione del DL 11/2023, tali soggetti, potranno usufruire dell’estensione al 30 settembre 2023 (in luogo dell’attuale 31 marzo 2023) del termine entro cui potranno essere sostenute le spese sulle villette per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110%. Rimane immutata, nonostante la proroga, la condizione che alla data del 30 settembre 2023 siano stati effettuati sull’edificio, lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Altra importante novità che apprendiamo dal Comunicato Stampa che di fatto salva il “portafoglio” dei contribuenti con un limitato esborso monetario a titolo di sanzione, riguarda la possibilità di aderire alla remissione in bonis per tutti coloro i quali non riusciranno a trasmettere la comunicazione di opzione del credito, riferita a spese sostenute nel 2022 (o per le rate residue di spese 2020 e 2021), per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante, in scadenza il 31 marzo.

Infatti, i soggetti interessati, pagando entro il 30 novembre 2023, una sanzione pari ad euro 250, potranno avvalersi di questo istituto nel caso in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023.

Nella questione di fiducia posta sul DDL di conversione del DL 11/2023, viene inoltre aumentata la possibilità di ripartire, senza possibilità di revoca, la propria detrazione in DIECI quote costanti in luogo delle QUATTRO attuali, per le spese superbonus sostenute nel 2022.

Questa facoltà sembrerebbe possa essere esercitata nei modelli dichiarativi (Unico-730) da presentare nel 2024 e riferiti all’anno di imposta 2023, astenendosi dall’indicare nella dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2022 da presentare quest’anno, la prima quota costante di detrazione superbonus riferibile alle spese sostenute nel 2022.

Altre importanti novità riguardano l’accoglimento in sede di conversione del DL 11/2023, delle richieste sollevate dal CNDCEC e dalle associazioni di categoria con riguardo alle norme di interpretazione autentica (Varianti CILA, facoltà e non un obbligo per le liquidazione dei lavori in base ai SAL per gli interventi diversi dal superbonus, visto di conformità, ecc.) a cui si affianca l’ampliamento dei casi dove non deve applicarsi il blocco della cessione e dello sconto in fattura che dal 17 febbraio 2023 ha fatto venir meno queste possibilità

In base alle ultime novità, i soggetti interessati potranno continuare ad avvalersi di cessione e sconto per tutti gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (detrazione IRPEF/IRES del 75%) ed in caso di interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza e sugli immobili danneggiati dal sisma che dal 15 settembre 2022 che ha colpito i territori della regione Marche.

Anche gli interventi posti in essere da alcuni soggetti indicati nell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 come, ad esempio, gli Istituti autonomi delle case popolari (IACP) o loro diversa denominazione, potranno continuare ad applicare lo sconto in fattura o la cessione del credito sempre che siano costituiti alla data del 17 febbraio 2023

Martedì prossimo, comunque ne sapremo di più in quanto è previsto il voto finale alla Camera e poi si dovrà attendere l’ufficialità con l’approvazione in Senato.