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Portoferraio, manutenzione rete fognaria: modifiche alla viabilità

Nell’area compresa tra Via Forte Stella e la Villa di Napoleone

rubinetto, acqua

Dal comune di Portoferraio

IL COMANDANTE
VISTA:
– la comunicazione inoltrata in data 23.09.2022 dall’Arch. Coltelli dell’Ufficio Tecnico Comunale inerente la richiesta di emissione di ordinanza viabilistica per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione ed allaccio della rete fognaria nell’area compresa tra Via Forte Stella e la Villa di Napoleone, da parte della Ditta CO.PRO.L.A. CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE con sede in Via Fratelli Bandiera,28 – Senigallia (AN) , per conto del Comune di Portoferraio;
VISTA:
– la Determina n. 798 del 14.12.2021, a firma del Dirigente Area 3 – Servizi Tecnici al Territorio;
VISTA:
– la necessità di dover disporre dell’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata(per mt. 30 a valle e a monte del varco adiacente tra Via Forte Stella e la Villa Napoleone) e del divieto di circolazione temporanea, durante le operazioni di scavo, nel tratto stradale interessato dall’intervento;
VISTI :
– gli artt. 5, 6, 7 e 21 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e s.m.i., nonché gli artt. 31 e seguenti del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i., recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;
RITENUTO:
– di apportare le necessarie modifiche alla circolazione stradale al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori adottando provvedimenti più efficaci per limitare i disagi e tutelare la pubblica incolumità;
VISTO:
– il Decreto Sindacale Prot. N. 16161 del 29.07.2020;
O R D I N A
Per quanto in narrativa esposto, nell’area compresa tra Via Forte Stella e la Villa di Napoleone e il varco adiacente che unisce i due tratti stradali – per mt. 30 a valle ed a monte del varco – l’istituzione del:
 Divieto di sosta con rimozione forzata: dalle ore 8:00 di Giovedì 29.09.2022 alle ore 19:00 di Venerdì 30.09.2022 e comunque fino al termine dell’intervento;
 Divieto di circolazione temporanea nell’area interessata ai lavori: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 nei giorni Giovedì 29 e Venerdì 30 Settembre 2022 e comunque fino al termine dell’intervento
per consentire di eseguire l’intervento di manutenzione.
Ferma restando la necessità di adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza.
DISPONE
altresì che:
– L’APPOSIZIONE DI IDONEA SEGNALETICA E IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL TRAFFICO, MEDIANTE L’UTILIZZO DI MOVIERI SONO A CARICO DELLA DITTA ESECUTRICE LE OPERE;
– La ditta dovrà predisporre la delimitazione dell’area in uso, applicando le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione disposte dal regolamento del C.d.s., e apposita segnaletica (anche luminosa là dove se ne presentasse la necessità) atta a segnalare l’ingombro dell’area;
AVVERTE
Ai sensi degli artt. 3, 4° comma, e 5, 3° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241:
– Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale;
– che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
– che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
– Le Imprese esecutrici dei lavori dovranno adottare tutte le cautele necessarie per evitare situazioni di pericolo per persone, animali o cose e garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione nelle restanti diramazioni, mantenendo la perfetta efficienza del cantiere sia di giorno che di notte. L’area di svolgimento delle operazioni di cantiere deve essere adeguatamente segnalata e dovranno essere indicati i percorsi alternativi, lungo i tratti di strada che lo precedono, mediante l’installazione dei segnali stradali temporanei in conformità a quanto disposto dall’art. 21 del Codice della Strada, con le modalità previste dagli artt. 31 e seguenti del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) sollevando l’Ente comunale e i suoi Funzionari da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell’occupazione stradale e del restringimento della carreggiata.
E’ a carico della Ditta esecutrice dei lavori, inoltre, quanto segue:
– l’informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso;
– il ripristino delle condizioni di decoro, di posa dell’arredo urbano preesistente e igienico sanitarie dei luoghi in uso;
– l’oscuramento della segnaletica permanente in eventuale contrasto con quanto disposto dalla presente ordinanza;
– l’invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.. 445/00, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0565/937253, prima della decorrenza del presente atto.
– il rispetto del disciplinare tecnico di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 (G.U. n. 226 del 26.09.2002;
Il Corpo di Polizia Locale, al pari degli Organi di cui all’art 12 del D.Lgs n 285\1992, restano autorizzati ad adottare ogni tipo di intervento atto a garantire il regolare e sicuro svolgimento delle condizioni relative al traffico e alla viabilità nonché il rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente per l’emergenza epidemiologica “Covid – 19” e della corretta esecuzione della presente Ordinanza;
Portoferraio, 26 Settembre 2022
Il comandante della Polizia Municipale
Alessandro Dr. FARINA

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