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“Bagno e Remontò, vendete le ville ma non le spiagge, non sono private”

Legambiente: "Comune di Marciana Marina ed enti preposti compiano i passi dovuti per riportare le spiagge al patrimonio pubblico"

marciana marina

Da Legambiente Arcipelago Toscano

In questi giorni stanno comparendo sui siti di diverse agenzie immobiliari annunci sulla vendita di due ville a Marciana Marina, entrambe venute alla ribalta della cronaca negli anni passati per la tentata privatizzazione di tratti di spiaggia – anche con tentativi di allontanamento dei bagnanti e di delimitazioni della “proprietà privata” – denunciati da Legambiente Arcipelago Toscano. Si tratta di una ormai nota villa accanto alla ex tonnara del Bagno, e di un’altra villa con dependance che dà su una spiaggetta dello Schioppo/Remontò.

Naturalmente i proprietari sono liberissimi di vendere ville e terreni, ma non possono vendere le spiagge.

Infatti, secondo il Codice civile Art. 822 Demanio pubblico, «Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (Cod. Nav. 28, 692); le opere destinate alla difesa nazionale». Secondo il Codice della navigazione Art. 28 – Beni del demanio marittimo: «Fanno parte del demanio marittimo: a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare; c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo».

Inoltre, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 848 del 2 maggio 1962, ha affermato che «Qualora venga in discussione l’appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere dovere di controllare i caratteri obiettivi, con i quali il bene discusso si presenta al momento della decisione giudiziale, al fine di accertare se i predetti caratteri siano o meno aderenti allo schema legislativamente previsto per il demanio naturale. Pertanto, nella ipotesi di una progressiva ed obiettiva trasformazione dei caratteri di un dato bene, una volta che, a seguito di tale trasformazione, il bene abbia assunto la natura intrinseca di bene demaniale, il preesistente diritto di proprietà privata ne subisce una correlativa contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, in quanto quel bene si presenta ormai con caratteri, che, secondo l’ordinamento giuridico vigente, precludono che esso possa formare oggetto di proprietà privata».

Nel caso della spiaggia del Bagno – come ha più volte fatto notare Legambiente – l’erosione della spiaggia, con la trasformazione dello stato dei luoghi, ha modificato la natura del bene privato che ha assunto le caratteristiche di bene demaniale con conseguente contrazione del diritto di proprietà, per il quale non può essere chiesto nessun indennizzo. Nel caso della minuscola spiaggetta di Remontò, è evidente che è del tutto compresa nel demanio marittimo e che non può essere definita, né tantomeno venduta, come spiaggia privata.

Altre due sentenze della Corte di Cassazione (30 luglio 2009 n. 17737 e 28 maggio 2004, n. 10304), specificano che «Mentre il lido del mare è quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, sicché ne riesce impossibile ogni altro uso che non sia quello marittimo, la spiaggia comprende non solo quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, ma anche l’arenile cioè quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, restando idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in via soltanto potenziale e non attuale». Inoltre, mentre il lido e la spiaggia sono naturalmente e necessariamente inclusi nel demanio marittimo (Cassazione 11 maggio 2009, n. 10817, T.A.R. Roma, 9 settembre 2002, n. 7714), l’arenile presuppone «l’attitudine potenziale a realizzare i pubblici usi del mare» (Cassazione, 5 novembre 1981, n. 5817). Come se non bastasse, la sentenza del TAR di Palermo n. 1563 del 10 luglio 2000 sancisce «Nel caso in cui un bene sia riconducibile ad una qualsiasi delle categorie indicate dall’art. 822 c.c., comma 1, la demanialità dello stesso è una mera conseguenza, naturale e giuridicamente necessaria, dell’intrinseca qualità del bene e non l’effetto di un atto costitutivo dell’amministrazione, per cui non può essere oggetto di un onere latu sensu probatorio da parte dell’autorità preposta, ma viene automaticamente desunta dalla natura del bene» e la Cassazione con la sentenza n. 10817 dell’11 maggio 2009 ribadisce addirittura che la ridemanializzazione della spiaggia «permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada pubblica, non implicando tale evento la sua sdemanializzazione».

Legambiente invita quindi l’Amministrazione Comunale di Marciana Marina e gli altri enti preposti a compiere tutti i passi necessari perché la porzione di spiaggia del Bagno privatizzata torni di proprietà pubblica e per impedire che la spiaggetta di Remontò venga privatizzata. Paradossalmente, le vendite delle due ville con spiaggia danno l’opportunità – e l’obbligo – di farlo.

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