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Casa del Pescatore, i chiarimenti del Sindaco Corsini

Scritto da Ufficio Stampa Comune di Rio

Casa del Pescatore, i chiarimenti del Sindaco Corsini

Il sindaco Marco Corsini risponde all’interrogazione presentata dalla consigliera Cinzia Battaglia.

Nel mese di aprile del 2019 si manifestava al Sindaco la signora Ilaria Tonietti per riferire di aver chiesto la concessione della c.d. “casa del Pescatore” di Bagnaia a nome di Lazzeri Francesco, ma di non aver mai ricevuto risposta dai competenti uffici.

Ulteriori mail di sollecito, nelle quali era lamentata l’inerzia degli uffici comunali, venivano indirizzate al Sindaco nelle date del 20 maggio 2020, del 27 giugno 2020 e del 21 agosto 2020.

Quest’ultima richiesta veniva dal Sindaco sollecitamente inoltrata alla nuova Responsabile del Patrimonio e Demanio, Arch. Adriana MERCANTELLI.

L’ufficio, come prevede la legge, in data 12 gennaio 2021 rendeva pubblica l’istanza per ottenere la concessione al fine di accertare eventuali istanze concorrenti e contestualmente rendeva pubblici i criteri che sarebbero stati adottati per la scelta del concessionario.

Pervenivano tre istanze concorrenti e in data 9 aprile 2021 la commissione appositamente nominata procedeva all’esame delle proposte e attribuiva i punteggi secondo le previsioni del bando; la migliore proposta è risultata quella presentata dalla s.a.s. Karibù Diving & Travel che ha ottenuto punti 10; seconda si è classificata l’Associazione Amici di Bagnaia, che ha ottenuto punti 6; ultima è risultata il primo richiedente, Lazzeri Francesco, con punti 2. La concessione è stata quindi aggiudicata alla s.a.s. Karibù.

Come noto, ma come forse è sfuggito ai più (soprattutto ai più urlanti), non si è trattato di dare in concessione un bene di proprietà comunale, ma di dare in concessione un bene appartenente al demanio dello Stato, e più precisamente al demanio marittimo dello Stato. La procedura ad evidenza pubblica era ed è pertanto assolutamente obbligatoria e non si sarebbe potuto affidare il bene in via diretta e men che meno in via “preferenziale”. Inutile dire che la competenza dei comuni è limitata alle funzioni amministrative che sono state attribuite alle regioni e da queste delegate ai comuni.

L’articolo 37 del C.N. prevede che la scelta del concessionario debba cadere su colui che offre maggiori garanzie di proficua utilizzazione del bene, o che proponga un uso che – a giudizio dell’Amministrazione – sia più rilevante per l’interesse pubblico. Il regolamento comunale sugli approdi portuali, all’art. 45 con rinvio all’art. 31, prevede che, nell’attesa che intervenga un’organica disciplina statale (della quale, come noto, si è tuttora in attesa), nella procedura ad evidenza pubblica la migliore proposta sia quella che assicura la più proficua utilizzazione del bene pubblico in coerenza con gli obiettivi dell’amministrazione e con l’interesse del territorio, nonché la fornitura di migliori servizi per la collettività.

I criteri di scelta contenuti nel bando hanno inteso appunto assicurare, nell’interesse del territorio, le maggiori garanzie di proficua utilizzazione del bene pubblico, la competitività, la creazione di più posti di lavoro, il miglioramento della qualità dell’offerta turistica attraverso l’incremento dei servizi offerti.

Non da ultimo, la considerazione delle attuali condizioni manutentive dell’edificio, sensibilmente ammalorato e perciò anche pericoloso per la pubblica incolumità, ha suggerito di dare importanza anche alle capacità economiche dei concorrenti, in previsione dell’impegno del concessionario ad eseguire i consistenti lavori necessari.

Sulla base di queste indicazioni preventive, la migliore offerta ha ottenuto punti 2 su 2 relativamente alla capacità economica, avendo dichiarato il proprio fatturato nel triennio precedente e presentato un piano economico degli investimenti sull’immobile; punti 2 su 2 relativamente alla capacità tecnica, avendo dichiarato i titoli professionali necessari per l’esercizio dell’attività nell’immobile; punti 2 su 2 relativamente al contemperamento della proposta con l’interesse pubblico collettivo, avendo offerto di mettere a disposizione della locale Pro Loco dei servizi igienici dell’immobile, nonché proposto iniziative di tipo ambientale (Ambiente Sostenibile, Amare il mare, Mare d’inverno, Programma disabilità ed inclusione, Programma scuoladamare riconosciuto dal MIUR, supporto terrestre e marino per gli interventi di protezione civile); punti 1 su 2 quanto al livello occupazionale, avendo proposto di svolgere l’attività con le proprie risorse organiche; punti 2 su 3 relativamente alla qualità del servizio anche in termini di arredi ed attrezzature, avendo descritto puntualmente gli interventi da effettuare sull’immobile; punti 1 su 2 relativamente agli impatti ambientali e di salute pubblica, avendo offerto – tra l’altro – di eseguire interventi di pulizia dei fondali antistanti la baia di Bagnaia.

La seconda classificata, Amici di Bagnaia, ha ottenuto punti 1 su 2 relativamente alla capacità economica, non avendo prodotto alcunché a dimostrazione della capacità dell’associazione ed avendo prodotto solo una dichiarazione di messa a disposizione delle proprie capacità lavorative; punti 0 su 2 relativamente alla capacità tecnica, non avendo prodotto alcunché; punti 1 su 2 relativamente al contemperamento della proposta con l’interesse pubblico collettivo, avendo solo dichiarato di voler destinare l’immobile ai fini statutari dell’associazione e di voler realizzare servizi igienici e docce ad uso pubblico; punti 0 su 2 quanto al livello occupazionale, non avendo fornito alcuna indicazione in proposito; punti 2 su 3 relativamente alla qualità del servizio anche in termini di arredi ed attrezzature, avendo descritto gli interventi di messa in sicurezza dell’immobile; punti 2 su 2 avendo proposto di utilizzare nella ristrutturazione materiali naturali ed ecocompatibili e di installare pannelli solari per la produzione di acqua calda.

Sulla base del semplice raffronto degli elementi di ciascuna delle due proposte conferma che quella scelta è decisamente la migliore, nonché la meglio presentata sotto il profilo della completezza documentale. E la differenza di punteggio tra la prima e la seconda rende impossibile anche la c.d. “prova di resistenza”.

Venendo ai punti dell’interrogazione, la natura demaniale statale del bene nonché i criteri previsti per legge per la procedura di evidenza pubblica postulano l’esigenza di perseguire la concorrenza senza poter “privilegiare” questa o quella istanza. E la tutela dell’associazionismo contenuta nello Statuto comunale non può giungere ad alterare le regole della competizione. E questa amministrazione, quando indice una gara, cerca di svolgerla legittimamente.

Dal canto suo, chi partecipa ad una gara lo fa giocandosi le sue carte in piena trasparenza e “par condicio” e non può lamentarsi della regolarità della gara solo quando e perché l’ha persa. La gara è la gara, e la gara la vince il migliore; questa regola elementare la dovrebbe conoscere prima di tutti chi pratica attività sportiva a livello agonistico ed ha fama e notorietà per questo, e tuttavia se la dimentica prestando il suo nome all’onda della protesta. La pregherei tanto di non farsi strumentalizzare.

Ricevo continue (e non leggere) pressioni affinché gli esiti della gara siano rivisti a favore di una assegnazione all’associazione, con la minaccia – in caso contrario – di un ricorso al TAR, che tuttavia non mi spaventa. Ad oggi, se accettassi, l’unica cosa sicura sarebbe il ricorso degli attuali aggiudicatari della concessione, ricorso che una certa probabilità di vittoria l’avrebbe.