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Il regolamento dei forestieri dopo Vienna

di Marcello Camici

Il regolamento dei forestieri dopo Vienna

Restaurato in Toscana il governo lorenese con Ferdinando III asburgo lorena, nella primavera del 1814 il principe Rospigliosi nella qualità di plenipotenziario ebbe l’incarico di assumere il governo e l’amministrazione dello stato granducale. Nella primavera del 1814,all’Elba c’era Napolone Bonaparte la cui presenza era sotto continua osservazione da parte del restaurato governo granducale. Un imponente apparato di polizia controllava forestieri che transitavano per la Toscana. Fu messo in vigore un sistema di passaporti e furono prese opportune misure affinchè in Toscana venissero controllati questi forestieri con disposizioni le quali senza farsi riconoscere avere spirito di persecuzione potessero però controllare ogni movimento di questi forestieri. Nel 1815,dopo che Napoleone fuggì dall’Elba, il conte Agostino Fantoni ebbe l’incarico in qualità di commissario straordinario di amministrare il passaggio dell’isola al granducato di Toscana. Nel 1815 anche all’Elba esisteva il problema dei forestieri da controllarsi,problema che si tentò di risolvere con un regolamento per i forestieri chiamato “Notificazione per i Forestieri” Questo decreto consta di due parti una prima parte è costituita dalla notificazione a cui poi fanno seguito le “istruzioni sul Regolamento per i Forestieri “,istruzioni relative alle modalità di attuazione dei contenuti scritti nella notificazione. Nel settembre del 1815 ,pochi mesi dopo che Napoleone è stato sconfitto a Waterloo ,Pumini, dalla Segreteria del Buon Governo in Firenze,scrive al Fantoni:
“Ill.mo Sigre Sigre Pron. Colend.
Inerendo alle Istruzioni che mi trasmette l’I. e R. Governo quanto alla vigilanza sui Forestieri,debbo prevenire VS Ill.ma che i Soggetti che vengono espulsi dal Territorio del Gran Ducato debba procurarsi che non prendano alcuna direzione che possa portarli alla Corsica,nel caso ancora che fossero Corsi o domiciliati in detta Isola. I Forestieri sospetti di altre Regioni ai quali venga ingiunto di allontanarsi dai Domini di S.A.I e R. debbono essere indirizzati alle rispettive loro Patrie con Carta che gli obblighino a presentarsi alla polizia dei principali Luoghi che dovranno attraversare ; ed i Corsi pure conviene spingerli per la via di terra,poiché negli Stati ( ) Mediterranei non gli è inibito di rimanere. Gli statisti se ve ne sono,che Ella giudicasse conveniente nelle circostanze di allontanare dall’Isola o dal Principato di piombino,potrà dirigergli ai rispettivi loro domicili nello Stato,colle stesse carte ,facendone prevenire il Giusdicente Locale dalla Segreteria di codesto Commissariato. La prego a dare le disposizioni le più efficaci ad ottenere l’adempimento di queste Istruzioni tanto per l’isola d’ Elba quanto per il territorio del Principato di Piombino….
Dalla Segreteria del Buon Governo Lì 21 settembre 1815 Dev.mo Obbl.mo Serv.re
Pumini”
(Affari generali del Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza 2. Carta 171.ASCP)
Allegata alla presente lettera è la “notificazione per forestieri” che la segreteria del buon governo invia al Fantoni per la sicurezza pubblica nel granducato. Si tratta di una serie di provvedimenti già in atto sul territorio granducale che ora il governo vuole che siano applicati anche all’Elba e al territorio del principato di Piombino recentemente uniti al Granducato. Sono provvedimenti che tendono a controllare ogni movimento di ogni forestiero.
“ NOTIFICAZIONE PER I FORESTIERI
Il Commissario Straordinario per S.A.I. e R. all’isola d’Elba e Principato di Piombino
L’Imperiale e Reale Governo volendo mettere a parte dei vantaggi che derivano per la sicurezza e buon ordine interno dai Provvedimenti per i Forestieri anche i Territori dell’isola d’ Elba e del Principato di Piombino recentemente riuniti al Gran-Ducato,ha approvato che in coerenza dei Regoalmenti già pubblicati in Toscana sulla soggetta materia,venga ordinato e rigorosamente osservato quanto appresso
1. Tutti gli Albergatori,Locandieri,Osti e tutti gli altri che ricevono gente ad alloggiare a pago in qualunque luogo ove è stabilito una Mairia *ed un miglio attorno,dovranno ogni sera mandare al rispettivo Mere una nota in scritto da essi firmata di tutti quelli individui che sono ad alloggiare la notte seguente nelle loro Locande,Alberghi,Osterie,giorno di arrivo,provenienza,loro condizione o esercizio o se sieno o no muniti di Passaporto.Tutti quelli poi del genere sopradetto che ricevono in alloggio a pago e che hanno Alberghi e Case distanti più di un miglio dalla Mairie avranno per farne detta denuncia il termine di un giorno dall’arrivo della persona alloggiante 2. Dovranno di più i Locandieri ed Osti quelli alloggiano a pago tenere un libro in ordine alfabetico ( ) e autentificarsi gratis dal rispettivo Mere**,in cui dovranno registrare le persone di qualsivoglia età,sesso e condizione alle quali avranno dato alloggio anche per una sola notte ,con tutte le caratteristiche annunciate nell’art. antecedente,qual libro dovranno render estensibile a qualunque Tribunale ,Commissario di Polizia o Agente della forza pubblica tutte le volte che ne verranno richiesti 3. Tutti i particolari*** che affittano quartieri o ricevono come suol dirsi a dozzina, e quelli pure che alloggiano e ricevono gratuitamente persone nelle loro case per amicizia,per cortesia,per parentela o per altra causa qualunque avranno l’obbligo di denunziare non solo i forestieri non Sudditi ma anche Sudditi qualsiasi e domiciliati nello Stato abitanti nel continente che prenderanno nelle loro case quartieri in affitto o a dozzina o vi saranno per qualunque causa ed in qualunque maniera alloggiati 4. Essi dovranno denunziare non tanto l’arrivo che la partenza dei medesimi e tanto nel caso del nuovo arrivo che nelle successive situazioni di abitazione nella stessa città e nella stessa Comune. 5. Il termine a denunziare varrà indistintamente di ore 24 dal momento degli arrivi e rispettive partenze 6. Le denunzie dovranno darsi alle rispettive Mairies e saranno concepite e firmate come viene prescritto al par.1 7. Dovranno pure essere denunziate tutte le persone del genere sopradescritto che al momento della pubblicazione della presente notificazione si ritrovano nelle case particolari ed a questo effetto è accordato un termine di tre giorni da decorrere dal presente 8. Tutti i Forestieri non Sudditi ai quali piacerà di restare più nell’isola d’Elba o nell’ex Principato di Piombino al di là di 3 giorni dopo il loro arrivo,dovranno ( ) e fino a nuove determinazioni provvedersi di una Carta di sicurezza dal Mere del Luogo che gliela rilascerà gratuitamente per tutto quel tempo che ( ) opportuno a forma della Istruzione che verranno circolate.
9. Tutti I Forestieri suddetti egualmente che alla pubblicazione della presente notificazione si trovano nell’isola dell’Elba o nell ‘ex Principato di Piombino sono obbligati di provvedersi dalle rispettive Mairies di questa Carta di Sicurezza nel modo detto di sopra 10. A quell’effetto si reputeranno Forestieri tutti quelli che non hanno domicilio stabilito da dieci anni precedenti alla presente Notificazione 11. I Forestieri ai quali non sarà concessa Carta di Sicurezza e quelli i quali non () 12. Dovendo il Sig Mere e Commissari di Polizia invigilare esattamente sopra il contegno e gli andamenti di quelli tra i Forestieri che nella loto giurisdizione si renderanno sospetti o terranno un contegno da richiamare la loro attenzione ne daranno parte al Commissario R. Straordinario che prenderà le convenienti determinazioni .Sarà di più loro cura di ricercare con esattezza di tutte le case ove si tiene a dozzina o dove in qualunque modo dimorano persone Forestiere onde mettersi a portata d’invigilare più facilmente alla esecuzione degli ordini sopradetti. Gli Albergatori,Locandieri,Osti ed i particolari che trasgrediranno all’obbligo delle denunzie al qaule vengono rispettivamente chiamati riceveranno la multa di scudi dieci per ciascuno e per ogni trasgressione da applicarsi per metà allo Speziale del luogo o ( ) al luogo ( ) ed i recidivi soffriranno anche una temporanea detenzione 13 Le trasgressioni saranno ( ) economicamente dalle rispettivi Mairie e quindi dal Commissario Straor dinario ne sarà fatta la conveniente partecipazione alla Presidenza del Buon Governo. 14 Sarà cura dei Sig.r Mairie e Commissari di Polizia ricercare con esattezza di tutte le case ove si tiene a dozzina o dove in qualunque modo dimorano persone forestiere all’oggetto di mettersi a portata d’invigilare più facilmente all’esecuzione degli ordini sopradetti”
(Idem come sopra)
Marcello Camici
ASCP.Archivio storico comune Portoferraio
 *Mairia= comune  **Mere= sindaco  *** Particolari= Privati