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Stop a orari e chiusure rigide: liberalizzati i negozi

Il Comune di Portoferraio recepisce le nuove misure. Il sindaco firma un'ordinanza che archivia tutte le vecchie norme. Gli esercenti potranno scegliere liberamente l'apertura, con l'unico onere di comunicarlo

Stop a orari e chiusure rigide: liberalizzati i negozi

Niente più orari di apertura e di chiusura obbligati, niente più chiusura obbligatoria infrasettimanale, (che sarà scelta liberamente dai singoli esercenti) o la domenica e nei festivi. Il sindaco di Portoferraio, con ordinanza che abroga tutte le precedenti norme vigenti in materia, ha liberalizzato gli orari degli esercizi commerciali in sede fissa e gli esercizi di somministrazione dì alimenti e bevande. Gli esercenti dovranno solo rendere noto al pubblico l’orario di apertura e chiusura e l’eventuale orario di chiusura per riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili anche dall’esterno o altri mezzi idonei di informazione. Il Comune si riserva solo di verificare l’esito della giudizio aperto davanti alla Corte costituzionale.

Ecco il testo dell’ordinanza:

Dato atto che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e quello della somministrazione sono disciplinati da normative nazionali e regionali;
Considerato, in particolare, che la regolamentazione introdotta dal D. Lgs. n. 114/1998 è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
Visto, in particolare, l’art. 3, comma 1 DL 04/07/2006 n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/0/2006 n. 248) che introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione;
Vista la Legge 15/07/2011 n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 06/07/2011 n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” che, con l’art. 35, comma 6, introduce un’ulteriore disposizione all’articolo sopra citato che aveva eliminato alcuni limiti e prescrizioni, togliendo ogni vincolo di orario attraverso la lettera d-bis che testualmente recita: “in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte”;
Considerato che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti locali che ricadano negli elenchi dei comuni turistici e delle città d’arte;
Dato atto che il Comune di Portoferraio è Comune ad economia prevalentemente turistica ed inserito al n.163 dell’ “Elenco dei Comuni ad Economia prevalentemente turistica e città d’arte “ pubblicato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.979/2009;
Dato atto che, si sensi dell’art. 35, comma 7 DL n. 98/2011, “Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 01/01/2012”;
Dato atto inoltre che la Regione Toscana è ricorsa alla Corte Costituzionale avverso la L. 111/2011 (conversione del DL 98/2011) per illegittimità costituzionale, anche in riferimento a quanto indicato all’art. 35, commi 6 e 7 per violazione degli art. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione;

Vista l’Ordinanza Sindacale n.1691 del 30.11.2009 relativa alla disciplina degli orari delle attività economiche del Comune di Portoferraio;

Visto il verbale della riunione del 16/12/2011 tenutasi presso la Sede Comunale tra i rappresentanti di questa Amministrazione e i rappresentanti delle Associazioni Sindacali e di categoria;

Visto l’art. 50 d.lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
ORDINA

1, dal 1 gennaio 2012, devono intendersi abrogati i seguenti obblighi:
a. rispetto degli orari di apertura e di chiusura;
b. obbligo della chiusura domenicale e festiva;
c. obbligo della giornata di chiusura infrasettimanale (mezza o intera che fosse);
2. L’eventuale chiusura infrasettimanale, di una o più intere o mezze giornate, è determinata liberamente dai singoli esercenti;
3. Gli esercenti, rendono noto al pubblico l’orario di apertura e chiusura e l’eventuale orario di chiusura per riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili anche dall’esterno o altri mezzi idonei di informazione;
4. Con il presente atto, si intendono revocate tutte le precedenti ordinanze in materia e ogni norma contrastante con la presente disciplina;
5. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare il presente atto a
seguito degli esiti del pronunciamento della Corte Costituzionale;
6. Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio e trasmessa, oltre che alle consuete Autorità, alle Associazioni di Categoria ed alle Organizzazioni Sindacali, nonché agli organi di vigilanza e controllo e alla stampa locale e pubblicata sui sito internet del Comune;
7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, entro sessanta giorni dalla data dì entrata in vigore o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971 n. 1199, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore.

Il Sindaco Dr. Roberto Peria