Niente più orari di apertura e di chiusura obbligati, niente più chiusura obbligatoria infrasettimanale, (che sarà scelta liberamente dai singoli esercenti) o la domenica e nei festivi. Il sindaco di Portoferraio, con ordinanza che abroga tutte le precedenti norme vigenti in materia, ha liberalizzato gli orari degli esercizi commerciali in sede fissa e gli esercizi di somministrazione dì alimenti e bevande. Gli esercenti dovranno solo rendere noto al pubblico l’orario di apertura e chiusura e l’eventuale orario di chiusura per riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili anche dall’esterno o altri mezzi idonei di informazione. Il Comune si riserva solo di verificare l’esito della giudizio aperto davanti alla Corte costituzionale.
Ecco il testo dell’ordinanza:
Dato atto che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e quello della somministrazione sono disciplinati da normative nazionali e regionali;
Considerato, in particolare, che la regolamentazione introdotta dal D. Lgs. n. 114/1998 è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
Visto, in particolare, l’art. 3, comma 1 DL 04/07/2006 n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/0/2006 n. 248) che introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione;
Vista la Legge 15/07/2011 n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 06/07/2011 n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” che, con l’art. 35, comma 6, introduce un’ulteriore disposizione all’articolo sopra citato che aveva eliminato alcuni limiti e prescrizioni, togliendo ogni vincolo di orario attraverso la lettera d-bis che testualmente recita: “in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte”;
Considerato che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti locali che ricadano negli elenchi dei comuni turistici e delle città d’arte;
Dato atto che il Comune di Portoferraio è Comune ad economia prevalentemente turistica ed inserito al n.163 dell’ “Elenco dei Comuni ad Economia prevalentemente turistica e città d’arte “ pubblicato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.979/2009;
Dato atto che, si sensi dell’art. 35, comma 7 DL n. 98/2011, “Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 01/01/2012”;
Dato atto inoltre che la Regione Toscana è ricorsa alla Corte Costituzionale avverso la L. 111/2011 (conversione del DL 98/2011) per illegittimità costituzionale, anche in riferimento a quanto indicato all’art. 35, commi 6 e 7 per violazione degli art. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione;
Vista l’Ordinanza Sindacale n.1691 del 30.11.2009 relativa alla disciplina degli orari delle attività economiche del Comune di Portoferraio;
Visto il verbale della riunione del 16/12/2011 tenutasi presso la Sede Comunale tra i rappresentanti di questa Amministrazione e i rappresentanti delle Associazioni Sindacali e di categoria;
Visto l’art. 50 d.lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
ORDINA
1, dal 1 gennaio 2012, devono intendersi abrogati i seguenti obblighi:
a. rispetto degli orari di apertura e di chiusura;
b. obbligo della chiusura domenicale e festiva;
c. obbligo della giornata di chiusura infrasettimanale (mezza o intera che fosse);
2. L’eventuale chiusura infrasettimanale, di una o più intere o mezze giornate, è determinata liberamente dai singoli esercenti;
3. Gli esercenti, rendono noto al pubblico l’orario di apertura e chiusura e l’eventuale orario di chiusura per riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili anche dall’esterno o altri mezzi idonei di informazione;
4. Con il presente atto, si intendono revocate tutte le precedenti ordinanze in materia e ogni norma contrastante con la presente disciplina;
5. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare il presente atto a
seguito degli esiti del pronunciamento della Corte Costituzionale;
6. Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio e trasmessa, oltre che alle consuete Autorità, alle Associazioni di Categoria ed alle Organizzazioni Sindacali, nonché agli organi di vigilanza e controllo e alla stampa locale e pubblicata sui sito internet del Comune;
7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, entro sessanta giorni dalla data dì entrata in vigore o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971 n. 1199, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore.
Il Sindaco Dr. Roberto Peria