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TORRE, LO STUDIO LEGALE NON HA MAI PARLATO DI REATI

di Michelangelo ZECCHINI

TORRE, LO STUDIO LEGALE NON HA MAI PARLATO DI REATI

Una delle cose che mi dà più fastidio nella vicenda Torre/Brignetti è che si parli di reati con tanta superficialità e noncuranza. Reato è una parola grave, che in questo caso tocca i profili di onestà di colui/colei al quale è rivolta, nonché la sfera dei sentimenti di coloro che gli sono vicini. Ed è anche una parola odiosa e abusata perché finora non è mai stata pronunciata, neppure a livello di ipotesi, da nessuna autorità inquirente.

A mio avviso la ipercitata sentenza della Cassazione, Sezione I civile, con la quale nel 2006 la Suprema corte definisce la demanialità del bene Torre, non è automaticamente estensibile all’ambito penale. Faccio presente che se i giudici del Civile, durante le varie fasi processuali, avessero ravvisato fattispecie penali, avrebbero inviato gli atti alla Procura della Repubblica competente affinché procedesse con l’azione penale, di per sé obbligatoria. Non mi risulta che ciò sia successo e pertanto, al momento, nessuno ha il diritto di attribuire reati a chicchessia, se non assumendosi precise responsabilità.

Terminato il preambolo, punto diritto sul fatto. Il reato di cui si parla è l’impossessamento illecito della Torre di Marciana Marina da parte degli eredi Brignetti e l’articolo di legge violato sarebbe il 176 del decreto legislativo n. 42 del 2004, altrimenti detto Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici.

Convengo che è noioso soffermarsi su commi e articoli di legge, ma i lettori devono pur farsi un’idea meno vaga. E perciò eccone il testo:

Articolo 176
Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato
1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell’articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell’articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516, 50.
2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall’articolo 89.

Ognuno può constatare che l’art. 176 non è da solo : si applica ai sensi dell’art. 91, nel cui ambito giuridico si muove. Che fare per sbrogliare la matassa? Non c’è altra soluzione: andiamo a vedere il contenuto del nuovo articolo, limitatamente al comma 1 che è quello che ci interessa:

Articolo 91
Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate
1. Le cose indicate nell’articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.

Qui si impone una domanda retorica : che c’entra la torre con i beni ritrovati nel sottosuolo o sui fondali marini? Per l’appunto, non c’entra nulla. Oggettivamente non mi pare che la Torre sia mai stata ‘ritrovata’ sotto terra o sul fondo del mare: tutti sanno che da quattro secoli e mezzo è sempre stata lì, in bella vista Conclusione: chi ha fatto riferimento all’art. 176 per la questione della Torre, ha preso un granchio. O, più esattamente, l’ha citato a sproposito. Transeat: può succedere a chiunque.

La mia interpretazione non farebbe una grinza, mi sembrerebbe più che giusta. Senonché, a mettermi dubbi atroci, sopraggiunge questa frase, pubblicata su due giornali on line. La trascrivo: “Questa ipotesi (dell’art. 176, ndr) è stata avanzata dallo studio legale che patrocina gli interessi dell’Ente e si tratta di uno degli studi di diritto amministrativo più qualificati d’Italia: quello che fu di Piero Calamandrei e di Paolo Barile ed oggi è di Paolo Golini”.

Ho conosciuto di persona le alte qualità di Paolo Barile e conosco di fama Paolo Golini. E siccome una delle basi metodologiche di un ricercatore, quale io sono da quattro decenni, è la verifica delle fonti, telefono a Golini. Dopo aver consultato i suoi documenti, l’avvocato mi richiama – e mi autorizza a rendere pubblica la sua risposta – per precisarmi che non si occupa di questioni penali e che, per la Torre, non gli risulta di aver mai parlato dell’art. 176 o simili.

Mi astengo dalle conclusioni. Le lascio ai lettori che, peraltro, hanno diritto a spiegazioni circostanziate. In mancanza di esse, potrebbero sentirsi presi in giro.