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ASSISTENZA INTEGRATIVA PER IL SETTORE TURISMO

LO RENDE NOTO LA UIL. LE IMPRESE CHE, RIENTRANO NEI CONTRATTI DEL TURISMO, COMMERCIO E SERVIZI DOVRANNO PROVVEDERE AGLI ADEMPIMENTI

ASSISTENZA INTEGRATIVA PER IL SETTORE TURISMO

La Uil rende noto ai lavoratori delle Aziende del settore Turismo, Terziario, e Servizi, che nei contratti nazionali rinnovati, nell’anno 2003 Turismo e nell’ anno 2004 Terziario, le parti hanno concordato l’istituzione di un Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria Integrativa, denominato “EST” per garantire a tutti i dipendenti, con contratto a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a part-time, prestazioni integrative al Servizio sanitario nazionale. “Il tempo fin qui trascorso – dicono i sindacalisti della Uil – è stato utile a definire l’organizzazione per l’iscrizione dei dipendenti di ogni singola azienda che ha comunicato i nominativi al fondo, le procedure per avviare la contribuzione ordinaria, e il testo delle prestazioni di sanità integrativa cui hanno diritto i lavoratori del Turismo, Commercio e Servizi. Un impegno importante nel panorama contrattuale italiano che consente ai nostri settori un balzo in avanti nella qualità della vita dei lavoratori, esaltando anche la responsabilità sociale delle imprese”.
Per i lavoratori che sono iscritti al fondo, nei prossimi mesi è previsto l’inizio d’erogazione delle prestazioni dell’assistenza sanitaria integrativa. Pertanto le imprese che, rientrano nella sfera d’applicazione dei contratti del turismo-commercio-servizi e non avessero ancora fornito i nomi dei propri dipendenti al fondo e nemmeno provveduto al relativo versamento delle quote e dei contributi previsti, si rendano contrattualmente inadempienti, che peraltro nella determinazione della parte normativa/economica dei contratti collettivi nazionali è stato tenuto conto dell’incidenza di tali quote e contributi. Conseguentemente l’azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti si rende responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.