Intanto per il Tar i ministeri devono risarcire gli utenti

Il Tribunale amministrativo dà ragione ai consumatori che hanno chiesto un indennizzo, riconoscendo il danno biologico e morale rappresentato da un'acqua potenzialmente nociva. Cento euro ciascuno, e c'erano anche elbani

acqua potabile

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La sentenza n. 664 del 2012 in materia di acqua potabile emessa in questi giorni dal Tar del Lazio ha condannato i Ministeri dell’Ambiente e della Salute a risarcire con 100 euro ciascuno i circa 2000 utenti del servizio idrico di varie regioni fra le quali anche la Toscana che avevano presentato ricorso nei mesi scorsi al Tribunale del Lazio per chiedere il risarcimento del danno agli enti competenti a causa della presenza di boro e arsenico nell’acqua potabile. L’azione era stata inoltrata dal Codacons e dagli utenti privati del servizio idrico al Tar avverso una serie di ordinanze d’urgenza emesse dai sindaci di alcuni comuni italiani ed anche della nostra isola, con le quali veniva ordinata la non potabilità delle acque e l'inibizione dell'uso delle stesse destinate al consumo umano fino al ripristino della potabilità, nella parte in cui era stato omesso di prevedere la riduzione delle tariffe per il consumo di acqua potabile. A ricorrere, fra gli altri, anche numerosi cittadini elbani che insieme al Codacons avevano agito contro le ordinanze d’urgenza emesse fra gli altri dai sindaci di Porto Azzurro, Capoliveri, Campo nell’Elba e Rio Marina. Le richieste erano chiare: la condanna alle amministrazioni coinvolte di provvedere ad adottare opportune misure di salvaguardia per gli utenti, l’accertamento delle responsabilità delle medesime amministrazioni e la richiesta di risarcimento del danno a ministeri, regioni e province autonome interessate. Ora il Codacons e gli utenti che hanno presentato ricorso cantano vittoria. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha, infatti, affermato che l’acqua fornita ai cittadini deve essere salubre e con ciò che la tariffa resta legata alla qualità della stessa, con la conseguenza della possibilità di agire contro gli Ato che non potevano non tenere conto di questo dato nel determinare la tariffa. E la sentenza parla chiaro definendo fatto illecito l’aver esposto gli utenti del servizio idrico ad un fattore di rischio riconducibile alla violazione delle regole di buona amministrazione, oltre a riconoscere il danno biologico, morale ed esistenziale recato ai cittadini coinvolti. Perché la condanna? Dal testo della sentenza si evince come il Tribunale abbia dovuto accogliere la domanda di risarcimento presentata dai ricorrenti, che alla data del 28 ottobre 2010 erano utenti del servizio idrico in aree territoriali caratterizzate dalla presenza di arsenico in percentuali superiori a quelle massime (20 ug/l) consentite in deroga dalla commissione europea, e i valori superiori a quelli consentiti secondo gli orientamenti dell’organizzazione mondiale della sanità, determinerebbero rischi sanitari importanti e legati anche a particolari forme di cancro.

Indietro giovedì 26 gennaio 2012- 0.13 © Riproduzione riservata

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